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Grazie per esserti iscritto! 1.1 “Accordo” indica le presenti Condizioni Generali unitamente ai termini di qualsiasi Documento di Specifiche applicabile.
1.2 “Cliente” indica l’organizzazione o la persona che acquista beni e servizi dal Fornitore.
1.3 “Diritti di Proprietà Intellettuale” indica tutti i brevetti, design registrati e non registrati, diritti d’autore, marchi, know-how e qualsiasi altra forma di proprietà intellettuale tutelabile in qualsiasi parte del mondo.
1.4 “Documento di Specifiche” indica una dichiarazione di lavoro, un preventivo o altro documento analogo che descrive i beni e i servizi da fornire da parte del Fornitore.
1.5 “Fornitore” indica TRISON EUROPE, S.L.U. o qualsiasi altra società del gruppo.
2.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i contratti di fornitura di beni e servizi da parte del Fornitore al Cliente.
2.2 Prima dell’inizio dei servizi, il Fornitore presenterà al Cliente un Documento di Specifiche che specificherà i beni e i servizi da fornire e il prezzo da corrispondere. Il Cliente dovrà notificare immediatamente al Fornitore qualsiasi disaccordo sul contenuto del Documento di Specifiche. Tutti i Documenti di Specifiche saranno soggetti alle presenti Condizioni.
2.3 Il Fornitore farà ogni ragionevole sforzo per completare i servizi entro i termini stimati, ma non sarà responsabile per ritardi causati dal Cliente o da terzi.
2.4 Il Fornitore richiederà l’autorizzazione del Cliente per promuovere o pubblicizzare qualsiasi progetto per finalità di marketing o vendita.
3.1 Il prezzo per la fornitura dei beni e servizi è quello indicato nel Documento di Specifiche. Il Fornitore fatturerà il Cliente secondo quanto concordato.
3.2 Il pagamento finale sarà dovuto entro e non oltre 30 giorni dall’inizio del progetto, salvo diversa indicazione. Il Fornitore avrà diritto ad applicare interessi di mora sulle fatture scadute a un tasso dell’8% annuo oltre il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alla sua più recente operazione principale di rifinanziamento, in conformità alla Legge 3/2004 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle operazioni commerciali.
3.3 Qualora le procedure del Cliente richiedano che una fattura sia presentata a fronte di un ordine di acquisto, il Cliente sarà responsabile dell’emissione di tale ordine prima della fornitura dei beni e servizi.
3.4 In presenza di più fatture insolute, qualsiasi pagamento effettuato dal Cliente al Fornitore sarà imputato alla fattura insoluta più risalente, salvo che il Fornitore concordi diversamente per iscritto.
Tutti i beni dovranno essere conformi esclusivamente a quanto indicato nel Documento di Specifiche. Al fine di evitare qualsiasi dubbio, nessuna descrizione, specifica o illustrazione contenuta in qualsiasi brochure di prodotto o altro materiale di vendita o marketing del Fornitore, né alcuna rappresentazione scritta o orale, corrispondenza o dichiarazione, costituirà parte del contratto.
5.1 La data di consegna indicata dal Fornitore ha valore puramente indicativo. Il termine di consegna non costituisce elemento essenziale del contratto e il Fornitore non sarà responsabile per alcuna perdita, costo, danno, onere o spesa causati, direttamente o indirettamente, da eventuali ritardi nella consegna dei beni.
5.2 Tutti i rischi relativi ai beni si trasferiranno al Cliente al momento della consegna.
5.3 Il Fornitore si riserva il diritto di sospendere o risolvere qualsiasi servizio, inclusi i servizi web e le licenze, in caso di mancato pagamento totale o parziale entro i termini concordati. Tale sospensione non esonererà il Cliente dai propri obblighi di pagamento ancora pendenti.
6.1 La proprietà dei beni non passerà al Cliente fino al pagamento integrale.
6.2 Qualsiasi programmazione personalizzata, codice sorgente o sviluppo realizzato per il Cliente rimarrà di proprietà del Fornitore e potrà essere utilizzato anche per altri progetti. Una volta ricevuto il pagamento integrale, il Cliente riceverà una licenza d’uso non esclusiva e non trasferibile limitata ai deliverable del progetto front-end; resta inteso che la proprietà intellettuale del codice sorgente e delle librerie base rimarrà in capo al Fornitore.
Il Cliente potrà utilizzare tale programmazione esclusivamente ai fini del funzionamento o della modifica dei deliverable e per nessun altro scopo, inclusa la cessione della licenza o la concessione di sublicenze.
6.3 Qualsiasi materiale grafico, immagine o testo fornito e/o progettato da TRISON rimarrà di proprietà di TRISON e/o dei suoi fornitori. Al Cliente viene concessa una licenza d’uso del materiale protetto da diritti d’autore esclusivamente per il progetto definito nell’ambito di applicazione e per nessun altro scopo. Il Cliente potrà richiedere per iscritto l’autorizzazione a utilizzare i materiali in modo diverso da quello originariamente previsto; TRISON si riserva il diritto di addebitare un corrispettivo per tale utilizzo aggiuntivo. Qualsiasi software o codice di terze parti utilizzato rimarrà di proprietà del rispettivo titolare e le relative licenze o eventuali aggiornamenti saranno a carico del Cliente.
7.1 Al fine di consentire al Fornitore di adempiere alle proprie obbligazioni, il Cliente dovrà cooperare con il Fornitore, fornire qualsiasi informazione ragionevolmente richiesta, ottenere tutti i permessi e i consensi necessari prima dell’inizio e rispettare i requisiti del Documento di Specifiche.
7.2 Il Cliente indennizzerà il Fornitore per le spese sostenute a causa dell’inadempimento della Clausola 7.1.
7.3 Qualora il Cliente receda o annulli illegittimamente i beni e i servizi concordati nel Documento di Specifiche, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore, a titolo di danni concordati e non come penale, l’importo integrale dei costi di terze parti ai quali il Fornitore si sia impegnato.
Inoltre, in caso di cancellazione con un preavviso scritto inferiore a cinque giorni lavorativi, il Cliente dovrà corrispondere l’importo integrale dei beni e dei servizi contrattualizzati come indicato nel Documento di Specifiche.
7.4 Qualora il Cliente o terze parti impediscano o ritardino l’adempimento delle obbligazioni del Fornitore: (a) il Fornitore non avrà alcuna responsabilità per tale ritardo; (b) il cronoprogramma del progetto sarà modificato di conseguenza; e (c) il Fornitore avrà diritto di richiedere il rimborso dei costi aggiuntivi ragionevoli derivanti da tale ritardo.
8.1 Le parti potranno concordare nuovi Documenti di Specifiche che riflettano modifiche all’ambito di applicazione e al prezzo.
8.2 Il Cliente potrà richiedere modifiche al Documento di Specifiche mediante comunicazione scritta al Fornitore.
8.3 A seguito di tale richiesta, il Fornitore comunicherà se accetta di effettuare le modifiche e a quali nuovi termini. Il Cliente dovrà confermare per iscritto, entro cinque giorni lavorativi, se intende procedere alle nuove condizioni.
9.1 Il Fornitore garantisce che, per un periodo di sei (6) mesi dalla consegna, i beni saranno esenti da difetti materiali di progettazione, manodopera o materiali.
9.2 Il Fornitore garantisce che i servizi saranno eseguiti con ragionevole competenza e diligenza, in conformità agli standard di settore comunemente accettati.
9.3 Fatta eccezione per quanto espressamente previsto nel presente Accordo, sono escluse tutte le altre garanzie, condizioni o termini, siano essi espressi o impliciti, di natura legale o di altro tipo.
Il Cliente indennizzerà e terrà indenne il Fornitore da tutte le reclamazioni, i costi e le spese sostenuti dal Fornitore derivanti dall’inadempimento da parte del Cliente di una qualsiasi delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Accordo, nonché da reclamazioni di terzi che contestino una violazione di diritti di proprietà intellettuale in relazione a materiali forniti dal Cliente.
11.1 Fatto salvo il caso di morte o lesioni personali causate da negligenza del Fornitore, la responsabilità complessiva del Fornitore ai sensi del presente Accordo sarà limitata all’importo effettivamente pagato dal Cliente per il servizio o il prodotto oggetto della contestazione.
11.2 Il Fornitore non sarà in alcun caso responsabile nei confronti del Cliente per perdita di profitti, perdita di affari, diminuzione dell’avviamento, né per qualsiasi danno indiretto o consequenziale.
Ciascuna delle parti potrà risolvere il presente Accordo qualora l’altra parte:
12.1 Commetta un inadempimento grave non sanato entro 30 giorni dalla relativa comunicazione;
12.2 Commetta un inadempimento grave non sanabile
12.3 Sia posta in liquidazione, insolvenza, procedura concorsuale o cessi la propria attività commerciale.
TRISON conserva la titolarità di tutti i file di lavoro e dei Diritti di Proprietà Intellettuale derivanti dall’esecuzione del Contratto. Il Cliente garantisce che i contenuti forniti su propria indicazione non violano diritti di terzi e manleverà TRISON da qualsiasi reclamo avanzato in relazione a tali contenuti.
Nessuna delle parti sarà responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a eventi al di fuori del proprio ragionevole controllo, avendo diritto a una proroga ragionevole dei propri obblighi.
Il Cliente non potrà cedere i propri diritti o obblighi ai sensi del presente Accordo senza il previo consenso scritto del Fornitore.
Il Cliente non potrà cedere i propri diritti o obblighi ai sensi del presente Accordo senza il previo consenso scritto del Fornitore.
Qualora una qualsiasi disposizione del presente Accordo sia dichiarata nulla o inefficace da un’autorità giudiziaria competente, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni, che rimarranno pienamente valide ed efficaci.
Il mancato esercizio o la mancata applicazione rigorosa di una qualsiasi disposizione del presente Accordo non costituirà rinuncia a tale disposizione né al diritto di farla valere successivamente.
Il mancato esercizio o la mancata applicazione rigorosa di una qualsiasi disposizione del presente Accordo non costituirà rinuncia a tale disposizione né al diritto di farla valere successivamente.
Il presente documento costituisce l’intero accordo tra le parti e sostituisce qualsiasi proposta o accordo precedente. Esso potrà essere modificato esclusivamente per iscritto e sottoscritto da entrambe le parti.
Il presente Accordo è disciplinato dalla legge spagnola. Per qualsiasi controversia, le parti si sottopongono alla competenza esclusiva dei Tribunali di A Coruña, con espressa rinuncia a qualsiasi altro foro.
22.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla legge spagnola.
22.2 Per qualsiasi controversia, le parti si sottopongono alla competenza dei Giudicati e dei Tribunali di A Coruña, con espressa rinuncia a qualsiasi altro foro.
Updated: 22-01-2026 11:30